T.A.R. Lazio Roma, Sezione II- Bis, 16 marzo 2015
Autore: bovicelli - Pubblicato il 31 marzo 2015
[A] Sul principio di separazione tra funzione amministrativa e funzione giurisdizionale: il sindacato sulla discrezionalità tecnica con particolare attenzione alle scelte tecniche compiute dall’amministrazione e all’interpretazione dei concetti giuridici indeterminati da applicare alla fattispecie concreta. [B] Bonifica e la messa in sicurezza: procedimenti differenti e distinti. [C] Sulla derogabilità o meno, da parte dell'Istituto superiore di sanità dei valori di concentrazione limite di idrocarburi accettabili nelle acque sotterranee individuato in base al procedimento di approvazione previsto dal legislatore delegato. [D] Sul rigore che, in relazione alla pluralità ed alla rilevanza degli interessi in gioco, deve contraddistinguere l’apparato motivazionale delle decisioni adottate dalle competenti autorità in materia ambientale. [E] Sul principio comunitario del “chi inquina paga”, con particolare attenzione all’imputazione del costo del danno al soggetto che ha la possibilità della cost-benefit analysis: analisi della situazione dei soggetti che assumono il rischio di impresa. [F] Sulla definizione di messa in sicurezza d’emergenza: nozione di “repentinità”
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